INFORMATICA - DIGITAL FORENSICS
Dati e Informazioni - Interpretazione

Fino a che punto è lecito interpretare un dato per fornire certi risultati? ed al contrario fino a che punto è lecito accettare una informazione come dato puro non scomponibile, senza andare in profondità sulla sua rappresentazione interna? Queste due domande sono fondamentali in quanto influenzano direttamente il tipo e la quantità dei risultati che si possono fornire in un'analisi informatico-forense.

Gennaio 2007

I Termini...

L’art. 1 del DPR 513/97 [29] fornisce una definizione di base, che poi verrà ripresa fino ad oggi nelle diverse leggi e regolamenti inerenti l’informatica e le telecomunicazioni, secondo la quale si intende “per documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. Il concetto legale di base dal quale si parte è quindi quello del documento; si propone ora un passo indietro estremamente importante dal punto di vista forense: prima di definire il documento informatico è necessario stabilire cos’è un dato digitale e cosa significhi trattarlo. È inevitabile quindi affrontare la differenza tra dato ed informazione nell’ambito informatico.

Fermo restando che un sistema informatico si limita sempre a rappresentare la realtà mediante simboli memorizzabili in una memoria digitale e che in particolare quei simboli si riassumono nei due opposti binari 0 ed 1, la diversità tra dato ed informazione si esplica ovviamente attraverso la ricchezza dei contenuti e la loro interpretazione.

La minima quantità di informazione che un sistema digitale è in grado di impiegare è un bit ossia una variabile matematica che può assumere i valori 0 ed 1. Una sequenza di bit che non sia soggetta a nessuna forma interpretativa è considerabile dato digitale (elementare). Non appena una regola interpretativa agisse sulla stessa sequenza (es. un protocollo di rappresentazione dei caratteri come ASCII o UNICODE) si “costruirebbe” una informazione più complessa.

Dal punto di vista legale la differenziazione fatta è fondamentale e la sua inosservanza conduce spesso ad errori grossolani. Si consideri, ad esempio, una pagina web su Internet: attribuire alla stampa della pagina risultanze dibattimentali significa svolgere la propria disamina su una interpretazione dei dati (informazione complessa) e non sui dati costituiti dalla sequenza di bit che formano il codice HTML (o ancora più evoluto) che realizza effettivamente la visualizzazione. Se il codice della pagina realizzasse funzioni articolate di connessione e pubblicazioni di informazioni innestate non sarebbe possibile determinarlo sulla scorta della citata stampa.

Ma cos'è "digitale"?

Un cenno interessante va sicuramente fatto, poi, in relazione al concetto di digitale. Alla domanda: esistono dati di tipo non digitale? Oggi si potrebbe facilmente cadere nella tentazione di dire “no” visto che i circuiti elettronici di tipo non digitale sono rimasti gli stretti indispensabili per applicazioni in cui è impossibile farne a meno (es. la categoria degli attuatori, sistemi che realizzano le azioni reali a partire da comandi digitali: amplificatori audio, comandi elettromeccanici,…). Dal punto di vista elettronico si distinguono sistemi analogici e discretizzati.

I primi trattano segnali che possono assumere tutti i possibili valori in un intervallo predefinito mentre gli altri possono, nello stesso range, assumere un numero finito di valori e solo essi. È ovvio che un sistema discretizzato è un caso particolare di sistema analogico e che un sistema digitale è il particolare sistema discretizzato che tratta segnali che possono assumere solo due valori (corrispondenti di 0 ed 1).

Dal punto di vista legale si può riassumere quanto osservato come segue: i sistemi digitali trattano informazioni codificate con i soli simboli 0 ed 1 mentre quelli analogici informazioni codificate con valori numerici continui. Il dato analogico non digitale è quindi assimilabile sostanzialmente ad un valore numerico generico.